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Sez. 5, Sentenza n. 442 del 10/03/1969 Ud. (dep. 17/06/1969) Rv. 111899 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - IMPRENDITORE EDILE - NECESSITA DELLA CONTINUA PRESENZA NEL CANTIERE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111899-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - IMPRENDITORE EDILE - NECESSITA DELLA CONTINUA PRESENZA NEL CANTIERE - CONDIZIONI - LIMITI.*

Le leggi antinfortunistiche tendono, nei limiti delle umane possibilita, ad eliminare o quanto meno a ridurre le cause dei sinistri. Le relative norme sono applicabili sin dall'inizio della fase lavorativa ed esigono un continuo controllo. A tale Obbligo non adempie il datore di lavoro che si allontana, anche temporaneamente, dal cantiere. (V.109755, anno 1968, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Legge 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)