Sez. 2, Sentenza n. 2060 del 10/04/1979 (Rv. 398442 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - ESCLUSIONE A SEGUITO DELLA ABOLIZIONE DELLE IMPOSTE REALI - DETERMINAZIONE IN BASE AGLI ATTI - CRITERIO UNICO - MANCANZA DI ELEMENTI PER LA STIMA - CAUSA DI VALORE INDETERMINABILE - CONFIGURABILITA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - ESCLUSIONE A SEGUITO DELLA ABOLIZIONE DELLE IMPOSTE REALI - DETERMINAZIONE IN BASE AGLI ATTI - CRITERIO UNICO - MANCANZA DI ELEMENTI PER LA STIMA - CAUSA DI VALORE INDETERMINABILE - CONFIGURABILITA.*
Nella Determinazione della Competenza per valore nelle cause relative a beni immobili, essendo venuto meno il criterio del riferimento al tributo diretto verso lo stato, a seguito della abolizione delle imposte reali e della loro sostituzione con l'imposta sul reddito delle persone fisiche, assume Rilevanza autonoma l'altro criterio, dapprima sussidiario, previsto dall'ultima parte dell'art 15 cod proc civ. conseguentemente il giudice determina il valore della causa secondo quanto gli risulta dagli Atti e, se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile. (Conf 3173/78, mass n 392635; (Conf 5470/77, mass n 389122).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)