Sez. 2, Sentenza n. 10558 del 27/10/1997 (Rv. 509279 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE | Distanze fra costruzioni - Prescrizioni di piano regolatore - Efficacia di norme giuridiche integrative - Condizione - Trasformazione in misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del piano - Irrilevanza.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE
In tema di distanze fra costruzioni, le prescrizioni di piano regolatore acquistano efficacia di norme giuridiche integrative dell'art. 873 cod. civ. solo con l'approvazione del piano medesimo, mentre non rileva a tal fine che le stesse prescrizioni, in pendenza di quell'approvazione, si traducano in misure di salvaguardia adottate dal Sindaco o dal Prefetto atteso che l'operatività di questi provvedimenti si esaurisce nel rapporto fra le predette autorità ed i rispettivi destinatari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 03/11/1952 num. 1902, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 4, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 34 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)