Sez. 2, Sentenza n. 6171 del 16/03/2007 (Rv. 596237 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DI APPROVAZIONE | Restituzione del progetto senza approvazione dell'autorità competente - Chiusura della fase di approvazione - Necessità di riadozione da parte del comune - Sussistenza - Possibilità di adottare misure di salvaguardia in pendenza di riadozione - Esclusione - Misura eventualmente adottate - Caducazione ex tunc Decorrenza delle misure di salvaguardia - Dalla delibera di riadozione.
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DI APPROVAZIONE
In tema di piani regolatori comunali, qualora un piano sia restituito al comune per la rielaborazione, si ha un diniego di approvazione che impone all'ente di iniziare un nuovo "iter" procedimentale, che si conclude con una delibera comunale di riadozione dello strumento urbanistico, cui farà seguito la nuova trasmissione del piano all'autorità competente. In mancanza, il comune deve considerarsi sprovvisto di strumento urbanistico, di talché non possono essere adottate le misure di salvaguardia, in quanto non si ha una situazione di pendenza della fase di approvazione; le stesse, ove adottate, devono ritenersi caducate "ex tunc", prevedendo espressamente l'articolo unico della legge n. 1902 del 1952, come modificato dall'art. 1 della legge n. 517 del 1966, che in tal caso, le misure predetta decorrano dalla data della delibera di riadozione del piano.
Riferimenti normativi: Legge 03/11/1952 num. 1902, Legge 05/07/1966 num. 517 art. 1, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)