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Sez. L, Sentenza n. 3991 del 02/07/1985 (Rv. 441512 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - MANCATA O INSUFFICIENTE INDICAZIONE DELLA CATEGORIA EX ART. 2095 COD. CIV. DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI ASSUNZIONE DELL'AVVIATO E DI ATTRIBUZIONE ALLO STESSO DELLE MANSIONI RICONDUCIBILI ALLA CATEGORIA RECEPITO NEGLI ELENCHI O A QUELLA DOVUTA IN BASE AL TITOLO DI STUDIO SECONDO LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA APPLICABILE - SUSSISTENZA - SUBORDINAZIONE DELLA ASSUNZIONE ALLA ACCETTAZIONE DI UNA DIVERSA CATEGORIA - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1985-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441512-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - MANCATA O INSUFFICIENTE INDICAZIONE DELLA CATEGORIA EX ART. 2095 COD. CIV. DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI ASSUNZIONE DELL'AVVIATO E DI ATTRIBUZIONE ALLO STESSO DELLE MANSIONI RICONDUCIBILI ALLA CATEGORIA RECEPITO NEGLI ELENCHI O A QUELLA DOVUTA IN BASE AL TITOLO DI STUDIO SECONDO LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA APPLICABILE - SUSSISTENZA - SUBORDINAZIONE DELLA ASSUNZIONE ALLA ACCETTAZIONE DI UNA DIVERSA CATEGORIA - DIVIETO.*

Nel sistema delle assunzioni obbligatorie disciplinato dalla legge 2 aprile 1968 n. 482, l'ufficio provinciale del lavoro deve valutare preventivamente le attitudini, anche professionali, del lavoratore appartenente ad una delle categorie protette - sulla base delle allegazioni probatorie documentali che lo stesso soggetto interessato è tenuto a fornire a norma del secondo comma dell'art. 19 della legge - ai fini dell'inserimento dell'aspirante all'occupazione in una delle due fondamentali categorie (impiegatizia ed operaia) previste dall'art. 2095 cod. civ.. pertanto, in caso di Mancanza o d'insufficienza dell'indicazione della categoria da parte del datore di lavoro (che abbia comunque presentato una - sia pure indeterminata - richiesta), l'imprenditore è in ogni caso tenuto ad assumere l'avviato, attribuendogli mansioni riconducibili alla categoria recepita negli elenchi o a quella dovuta comunque in base al titolo di studio alla stregua della vigente disciplina contrattuale collettiva applicabile; né può subordinare l'assunzione alla accettazione, da parte del lavoratore, di una diversa categoria, avendo solo il potere di determinare, nell'ambito del contenuto negoziale del rapporto e dell'ampia categoria così individuata, la concreta qualifica ed il livello d'inquadramento spettante. (V 3200/84, mass n 435244; (V 3910/83, mass n 428835; (V 4291/82, mass n 422270; (V 1369/81, mass n 411994).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 17, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)