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Sez. 3, Sentenza n. 739 del 27/01/1987 (Rv. 450437 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE DI FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NECESSITÀ PER LAVORO SVOLTO NELL'ABITAZIONE - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE, INDUSTRIALE O ARTIGIANALE - DIFETTO DI LICENZA AMMINISTRATIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450437-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE DI FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NECESSITÀ PER LAVORO SVOLTO NELL'ABITAZIONE - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE, INDUSTRIALE O ARTIGIANALE - DIFETTO DI LICENZA AMMINISTRATIVA - IRRILEVANZA.*

In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione per la necessità di adibire l'immobile destinato ad uso non abitativo all'Esercizio di un'attività commerciale, industriale o artigianale, è irrilevante il difetto della licenza amministrativa, perché non richiesta dall'interessato o non ancora rilasciata dall'autorità competente, trattandosi d'inosservanza di norme non operanti nell'ambito del rapporto privatistico di locazione. (Conf 6588/84, mass n 438140; (Conf 3195/84, mass n 435239).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)