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Sez. 2, Sentenza n. 1388 del 18/02/1985 (Rv. 439439 - 01)

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE - PUBBLICAZIONE PRESSO IL COMUNE - ONERE DI ALLEGAZIONE DELLA PARTE INTERESSATA.*
Stato
decisa il 1985-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439439-01

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE - PUBBLICAZIONE PRESSO IL COMUNE - ONERE DI ALLEGAZIONE DELLA PARTE INTERESSATA.*

Il piano regolatore di un comune costituisce norma di carattere secondario, soggetta a pubblicazione presso il comune stesso. Ne consegue che il giudice non è tenuto a conoscere il piano regolatore, né a ricercarne d'ufficio il suo contenuto, e che incombe, invece, sulla parte interessata l'Onere di allegazione, e ciò anche in Cassazione, non ostandovi il divieto stabilito dall'art. 372, prima parte cod. proc. civ., il quale riguarda soltanto i documenti intesi come mezzi di prova dei fatti posti a sostegno delle domande ed eccezioni delle parti. (V 618/80, mass n 404011; (V 2932/75, mass n 377000; (V 2760/67, mass n 330297; (Conf 2784/75, mass n 376800; (Conf 2087/74, mass n 370387; (Conf 1030/72, mass n 357385; (Conf 1977/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)