Sez. 3, Ordinanza n. 6581 del 18/03/2009 (Rv. 607590 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Dichiarazione positiva del terzo - Cessazione della materia del contendere - Poteri del giudice - Limiti - Pronuncia sulla eccezione di incompetenza territoriale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di regolamento di competenza.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO
Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, la dichiarazione positiva, non contestata, resa dal terzo pignorato nell'udienza di comparizione comporta la cessazione della materia del contendere, con la conseguenza che al giudice di merito è consentito pronunciarsi sulle spese di giudizio, ma è precluso esaminare la questione - sollevata dal terzo pignorato - attinente alla competenza territoriale, in quanto, non controvertendosi oramai in ordine al merito della pretesa, non c'è più ragione di determinare quale sia il giudice competente a giudicare nel merito; conseguentemente, qualora, come nel caso di specie, sia stata invece pronunciata sentenza di incompetenza territoriale e la stessa sia stata impugnata con regolamento di competenza, tale pronuncia deve essere cassata senza rinvio, essendosi verificata la preclusione processuale all'esame della questione di competenza da parte del giudice del merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)