Sez. 3, Sentenza n. 35965 del 05/02/2015 Ud. (dep. 04/09/2015) Rv. 264875 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Accertamento postumo di compatibilità paesaggistica - Irrilevanza - Deroga - Ambito di operatività - Limitato agli interventi minori - Fattispecie.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In materia paesaggistica, la deroga al principio generale per il quale l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, fissata dall'art. 146, comma dodicesimo, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è limitata agli interventi minori individuati dall'art. 181, comma primo ter, del medesimo D.Lgs. (introdotto dall'art. 1, comma 36, della L. 15 dicembre 2004 n. 308), per i quali soltanto non si applicano le sanzioni penali di cui al comma primo del medesimo art. 181, ferme restando quelle amministrative di cui all'art. 167 del predetto D.Lgs. (Nella specie, relativa alla coltivazione di una cava, la S.C. ha escluso la sussistenza di un intervento minore, data la notevole entità volumetrica del materiale abusivamente estratto, rispetto a quanto originariamente autorizzato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 149, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 167, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., Legge 15/12/2004 num. 308 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)