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Sez. 3, Sentenza n. 24410 del 09/02/2016 Ud. (dep. 13/06/2016) Rv. 267191 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Autorizzazione paesaggistica - Rilascio dopo l'esecuzione dei lavori - Reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 - Estinzione - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267191-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

In tema di protezione delle bellezze naturali, l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, al di fuori dei casi previsti dall'art. 167, commi quarto e quinto, D.Lgs. n. 42 del 2004, non può essere rilasciata successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, e, non avendo equipollenti, produce l'estinzione del reato previsto dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 solo se rilasciata all'esito della procedura prevista dal comma primo quater della medesima norma. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso l'efficacia sanante del parere favorevole espresso dal soprintendente nell'ambito del separato procedimento per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, o in sede di conferenza di servizi, ex art. 14, comma terzo bis, l. n. 241 del 1990).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 167, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 14 com. 3 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)