diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8622 del 29/05/2003 (Rv. 563733 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Nullità della citazione o della notificazione - Prova della conoscenza del processo da parte del convenuto contumace - Decorso del termine annuale da tale momento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563733-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

Il convenuto rimasto contumace, anche a seguito di vizi che eventualmente possono comportare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, decade dal diritto di impugnazione per l'inutile decorso del termine annuale di cui al primo comma dell'art. 327, cod. proc. civ., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza, qualora si accerti che, nonostante la nullità della notificazione, egli abbia avuto comunque conoscenza del processo, ed il termine sia decorso con inizio non già dalla data di pubblicazione della sentenza, bensì dal giorno della detta conoscenza (Nella specie, la sentenza concerneva un'azione di risarcimento danni da incidente stradale pronunziata nei confronti del convenuto contumace che ne aveva avuto conoscenza nel momento in cui la società assicuratrice aveva proposto nei suoi confronti azione di rivalsa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)