Sez. 1, Sentenza n. 9255 del 12/07/2000 (Rv. 538413 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Esclusione dalla decadenza per il contumace - Condizioni - Onere probatorio - Presunzioni semplici - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE
L'ammissibilità della impugnazione del contumace tardiva rispetto al termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., è condizionata al concorso di due presupposti, uno dei quali oggettivo (la nullità della citazione o della notificazione di essa), l'altro soggettivo, rappresentato dalla mancata conoscenza del processo a causa di quella nullità, requisiti che devono essere provati in giudizio dalla parte contumace.La relativa dimostrazione può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, che abbiano i caratteri cui l'art. 2729 cod. civ. conferisce la speciale efficacia di conseguire la certezza probatoria, che siano, cioè, gravi, precise e concordanti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)