Sez. U, Sentenza n. 672 del 12/03/1973 (Rv. 362809 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - SCUOLE PRIVATE - ISTITUITE DA ENTI PUBBLICI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - ATTIVITA PRIVATISTICA - RAPPORTO DI LAVORO CON IL PERSONALE INSEGNANTE - NATURA - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
ISTRUZIONE E SCUOLE - SCUOLE PRIVATE - ISTITUITE DA ENTI PUBBLICI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - ATTIVITA PRIVATISTICA - RAPPORTO DI LAVORO CON IL PERSONALE INSEGNANTE - NATURA - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Gli enti pubblici di assistenza e beneficenza possono istituire scuole di ogni ordine e grado, ma tale istituzione, non rientrando nei fini propri, diretti e fondamentali degli stessi, da luogo ad un'attivita di diritto privato, con la conseguenza che il rapporto con il personale insegnante ha natura privatistica e che le eventuali controversie ad esso relative spettano alla cognizione del giudice ordinario. (V 2994/68, mass n 335826; 2424/66, mass n 324691; 1321/65).*
Riferimenti normativi: Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)