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Sez. L, Ordinanza n. 1509 del 15/01/2024 (Rv. 670025-01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015 - Giudice competente per territorio - Individuazione - Criterio di cui all'art. 413, comma 2, c.p.c. - Applicazione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670025-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

I diversi criteri di competenza territoriale previsti dall'art. 413 c.p.c. sono dettati in base alla disciplina sostanziale invocata da chi agisce in giudizio, sicché, in caso di rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015, qualora l'azione sia volta a conseguire le tutele derivanti dall'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, trova applicazione l'art. 413, comma 2, c.p.c.

Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 2 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)