Sez. 5, Sentenza n. 5569 del 18/04/2002 (Rv. 553800 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - CONTENUTO | Spese incrementative - Ammissione in maggiorazione del valore iniziale dell'immobile ex art. 13 d.P.R. 643/1972 - Condizioni - Fattispecie in tema di spera per ascomio.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - CONTENUTO
In tema di INVIM, condizione imprescindibile per l'ammissione in maggiorazione del valore iniziale dell'immobile delle spese incrementative previste dall'art. 13 DPR 643/1972 (nel testo modificato dall'art. 1 d.P.R. 688/1974) è quella per la quale dette spese risultino non soltanto effettuate, ma che abbiano altresì realizzato lo scopo ad esse sotteso, atteso. Ne discende che, la spesa incrementativa riguardi un escomio, è necessario che, entro la data della vendita, non solo occorre aver compiuto la spesa stessa, ma anche che l'escomio si sia realizzato.
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 643 art. 13, Legge 23/12/1974 num. 688 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)