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Sez. 1 - , Sentenza n. 48717 del 17/09/2019 Cc. (dep. 29/11/2019) Rv. 277792 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 - Collaborazione impossibile - Accertamento di competenza del tribunale di sorveglianza - Oggetto - Assenza di collegamenti con la criminalità organizzata - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277792-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di concessione di benefici penitenziari a soggetti condannati per delitti ostativi di cui all'art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento incidentale della collaborazione impossibile, devoluto al tribunale di sorveglianza, non investe anche la valutazione sull'assenza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, costituendo essa un profilo del tutto distinto, da apprezzarsi solo all'atto della delibazione principale sul richiesto beneficio penitenziario, anche quando trattasi di beneficio di competenza del medesimo tribunale.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)