Sez. 5 - , Ordinanza n. 12645 del 19/05/2017 (Rv. 645302 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE | Liquidazione dell’IVA di gruppo, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 – Eccedenze di credito emergenti dalle dichiarazioni delle controllate – Utilizzabilità in compensazione cd. orizzontale dalla controllante – Esclusione – Fondamento – Sanzione di cui all’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Applicabilità – Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE
In base al combinato disposto dell’art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 8 del d.P.R. n. 542 del 1999, la società controllante non può utilizzare, ai fini di compensazione cd. orizzontale, le eccedenze di credito emergenti dalle dichiarazioni delle controllate, la cui disponibilità è trasferita, per effetto dell’opzione per il regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, alla capogruppo, che, in base all’art. 4, comma 4, del d.m. n. 11065 del 1979, le annota nei propri registri. Detta limitazione è coerente con la natura meramente endoprocedimentale della disciplina dell’IVA di gruppo, finalizzata soltanto a semplificare la liquidazione ed il versamento del tributo, e in forza di detta natura procedimentale della disciplina le società controllate non perdono al loro soggettività ai fini fiscali sicchè la compensazione è ammissibile per i soli crediti che siano confluiti nella dichiarazione presentata dalla società controllante ed influenti sull’IVA complessivamente dovuta dalla capogruppo e dalle controllate, che restano soggetti passivi d’imposta. La compensazione indebitamente operata comporta l’applicabilità della sanzione di cui all’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 posto che il mancato versamento del tributo alle scadenze previste determina il ritardato incasso erariale, con “deficit” di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale.
Riferimenti normativi: DPR 14/10/1999 num. 542 art. 8, Cod. Civ. art. 1241, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73 com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 com. 1 CORTE COST., DM Finanze 13/12/1979 art. 4 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)