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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5316 del 17/03/2015 (Rv. 635089 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Controversia pendente - Nozione - Inammissibilità o improcedibilità del ricorso - Inclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635089-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la pendenza della lite va intesa in senso formale e non viene esclusa da una successiva pronuncia di inammissibilità o improcedibilità, occorrendo, per la definitività dell'accertamento oggetto di impugnazione, l'esaurimento della lite.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)