Sez. 5, Sentenza n. 1052 del 18/01/2008 (Rv. 601777 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Controversia pendente - Nozione - Causa di inammissibilità o improcedibilità non dichiarata con sentenza definitiva - Pendenza della lite - Sussistenza - Fattispecie relativa alla definizione agevolata di cui all'art. 9 bis del d.l. n. 79 del 1997.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, la pendenza della lite deve intendersi in senso formale, e non viene esclusa da una successiva pronuncia di inammissibilità o improcedibilità: infatti, perché l'accertamento sia considerato definitivo, ove lo stesso sia stato impugnato, occorre l'esaurimento della lite. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza impugnata che, avendo dichiarato l'inammissibilità dell'appello, non aveva esaminato la dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'art. 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, conv. con mod. dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, esame non precluso dalla ritenuta inammissibilità dell'appello, essendo pendente il giudizio sull'impugnazione dell'accertamento, da considerarsi, quindi, non definitivo).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 9 bis, Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)