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Sez. 3, Sentenza n. 1664 del 21/03/1981 (Rv. 412337 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - PRESUPPOSTO - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1981-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412337-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - PRESUPPOSTO - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO.*

Spetta al giudice del merito - la cui statuizione sfugge al Sindacato di legittimita, se sorretta da adeguata motivazione - stabilire, alla stregua delle prove in Atti, la esistenza di un rapporto di pregiudizialita tra il processo civile ed un giudizio penale instaurato nei confronti di una delle parti, idoneo a giustificare la sospensione, ai sensi dell'art 295 cod proc civ, del processo civile in attesa della definizione di quello penale. (Conf 5068/79, mass n 401720; (Conf 2559/78, mass n 391904; (Conf 3718/77, mass n 387373; (Conf 1691/75, mass n 375311).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)