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Sez. U, Sentenza n. 657 del 03/02/1989 (Rv. 461725 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DALL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE PER RIVALSA DELL'I.V.A. SUI CORRISPETTIVI DI APPALTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1989-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461725-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DALL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE PER RIVALSA DELL'I.V.A. SUI CORRISPETTIVI DI APPALTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Con riguardo alla controversia promossa dall'appaltatore della costruzione di edificio, nei confronti del committente, per rivalsa dell'IVA sui corrispettivi d'appalto, deve essere affermata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, ancorché insorga questione, non definita in separata Sede, circa la corrispondenza della somma versata dall'appaltatore a quella effettivamente dovuta (nella specie, in relazione all'applicabilità o meno delle agevolazioni contemplate dall'art. 79 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 per i fabbricati non di lusso, con le caratteristiche indicate nella legge 2 luglio 1949 n. 408), considerato che la statuizione in proposito non investe il rapporto tributario fra contribuente ed amministrazione finanziaria, ma si esaurisce nell'ambito del rapporto privatistico fra soggetto attivo e soggetto passivo della suddetta rivalsa.*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)