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Sez. 2, Sentenza n. 17861 del 24/11/2003 (Rv. 568401 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE | Controversia tra appaltatore e committente - Natura tributaria - Esclusione - Natura privatistica - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568401-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE

In tema di imposta sul valore aggiunto (IVA) ed in ipotesi di controversia insorta tra appaltatore e committente in ordine al credito del primo nei confronti del secondo a titolo di rivalsa, la natura non tributaria di tale obbligazione, del tutto indipendente dal rapporto del cedente con l'amministrazione finanziaria, ne rende possibile la regolamentazione mediante accordi di natura pattizia che conservano integra la loro natura privatistica. Ne consegue che se il cedente, nell'ambito del rapporto di rivalsa, si dichiari debitore del cessionario di una determinata somma, che egli riconosca non dovutagli in rivalsa, e se la dichiarazione del cedente integri una ricognizione in debito ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., ben può il cessionario agire in giudizio per la soddisfazione del credito riconosciutogli, con tutti i vantaggi che gli derivano, sul piano probatorio, dal disposto dell'art. 1988 cod. civ..

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)