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Sez. U, Sentenza n. 11313 del 28/10/1995 (Rv. 494468 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE | Ultimo consumatore del bene (cessionario) il quale assuma di aver corrisposto una imposta maggiore di quella dovuta - Azione di ripetizione di indebito promossa nei confronti del cedente - Natura Tributaria - Esclusione - Devoluzione al giudice ordinario.
Stato
decisa il 1995-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494468-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE

Appartiene all'autorità giudiziaria ordinaria la giurisdizione sull'azione con la quale il cessionario - ultimo consumatore di un bene - assumendo di aver indebitamente versato, a titolo di rivalsa dell'I.V.A., una somma maggiore di quella dovuta secondo il parametro costituito dal regime d'imposta pertinente l'operazione - chieda la condanna del cedente alla restituzione dell'indebito, trattandosi di controversia relativa al rapporto tra cedente e cessionario, riguardante il diritto di rivalsa ed avente natura esclusivamente privatistica, senza alcun riflesso tributario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)