Sez. 5, Sentenza n. 25120 del 26/11/2014 (Rv. 633379 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI | Rimanenze finali - Valutazione per categorie omogenee - Art. 92 (già 59) del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicazione con riferimento a prodotti ortofrutticoli - Periodo di riferimento - Periodo di deperibilità dei prodotti in luogo del periodo di imposta.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI
In materia di determinazione del reddito d'impresa, è legittimo, ai sensi dell'art. 92 (già 59) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (che dispone che la valutazione delle rimanenze finali vada effettuata raggruppandole per categorie omogenee per natura e valore), calcolare le rimanenze finali dei prodotti ortofrutticoli in base agli acquisti effettuati in un periodo non superiore a quello di durata delle merci e non già nell'intero periodo di imposta, in considerazione dell'alta deperibilità e della rapida rotazione di tali merci.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 59, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)