Sez. 5, Sentenza n. 6532 del 18/03/2009 (Rv. 607201 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Società di capitali avente sede in Belgio - "Spese di regia" intercorrenti fra la società capogruppo estera e la stabile organizzazione con sede in Italia - Quota imputata alla stabile organizzazione - Deducibilità dal reddito imponibile - Condizioni - Inerenza dei costi - Prova - Certificazione di società di revisione contabile - Idoneità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI
In tema di imposte sul reddito d'impresa, la legittimità della deduzione, da parte di una società avente sede all'estero (nella specie, in Belgio) e con stabile organizzazione in Italia, di una quota delle spese generali (c.d. spese di regia) sostenute dalla società capogruppo e da questa ripartite "pro quota" tra le società partecipate, esige che il requisito della inerenza dei costi sostenuti all'oggetto dell'attività - prescritto dagli artt. 75, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo "ratione temporis" vigente) e 7 della Convenzione Italia - Belgio del 28 aprile 1983 (ratificata con legge n. 148 del 1989) - sia dimostrato da idonea attestazione tecnico-contabile e dalla inesistenza di duplicazione di costi; tale prova può dirsi raggiunta quando la natura e la composizione dei servizi prestati alla stabile organizzazione e la loro funzionalità all'attività di questa risultino dai prospetti redatti dalla capogruppo e certificati da una società internazionale di revisione, tenuto conto della funzione di controllo pubblicistico che questa svolge, in posizione di indipendenza rispetto al soggetto conferente l'incarico e della responsabiltà, civile e penale, in cui incorre il revisore, iscritto in apposito Albo tenuto dalla CONSOB, che attesti dati non veritieri. Ne consegue che la revisione, articolata mediante relazioni sulla corrispondenza dei dati di bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze delle scritture contabili, rende affidabili le relative attestazioni che, assumendo valore di prova decisiva, non possono essere disattese dall'Amministrazione Finanziaria o dal giudice, se non contrastate da prove di eguale portata.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Legge 03/04/1989 num. 148 art. 7, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)