Sez. 1, Sentenza n. 1579 del 03/03/1983 (Rv. 426414 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - SPROPORZIONE PREVISTA DALL'ART. 67 COMMA PRIMO, N. 1 LEGGE FALLIMENTARE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - SPROPORZIONE PREVISTA DALL'ART. 67 COMMA PRIMO, N. 1 LEGGE FALLIMENTARE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
In tema di Azione revocatoria fallimentare, l'apprezzamento del giudice del merito sul valore della prestazione eseguita o della obbligazione assunta dal fallito, ai fini dell'accertamento della misura della sproporzione prevista dall'art. 67, comma primo, n. 1, legge fallimentare per desumerne l'inefficacia del negozio nei confronti della massa, si risolve in un giudizio di fatto che, in quanto tale, si sottrae al Sindacato di legittimità sempre che risulti sorretto da motivazione logica e adeguata. (Conf 3264/80, mass n 407061).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)