Sez. U, Sentenza n. 4130 del 17/06/1988 (Rv. 459215 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - TERMINI - MODALITÀ.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - TERMINI - MODALITÀ.*
La proposizione del ricorso in opposizione avverso ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non si sottrae alla regola del deposito del relativo atto in cancelleria, da attestarsi da parte del cancelliere (art. 57 cod. proc. civ.), né agli adempimenti contemplati per tale deposito (artt. 38 disp. Att. Cod. proc. civ. ed 1 della legge 7 febbraio 1979 n. 59). Pertanto, al fine della tempestiva instaurazione di detto giudizio d'opposizione, nel rispetto del termine perentorio fissato dal citato art. 22, non può ritenersi sufficiente la mera spedizione del ricorso, ove il cancelliere abbia legittimamente rifiutato di attestarne il deposito, per la mancata effettuazione dei prescritti versamenti, senza che sia dato al giudice di surrogare aliunde l'attività certificativa del deposito del ricorso spettante in via esclusiva al cancelliere.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 57, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 38 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 659 art. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)