Sez. 1, Sentenza n. 1572 del 28/02/1996 (Rv. 496069 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA | Produzione di documenti - Invio a mezzo posta - Ammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA
Nel giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, l'inosservanza della forma prevista dal citato art. 23, secondo comma, per far pervenire al giudice la documentazione ivi specificata, non incide sullo scopo al quale è preordinata la previsione normativa, sicché il fatto che la documentazione sia stata inviata per posta (anziché essere depositata in cancelleria) non determina alcuna nullità, né comporta l'irrilevanza della stessa documentazione, una volta che essa sia stata acquisita al fascicolo processuale e non sussista alcun dubbio sulla sua provenienza.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)