Sez. 3, Sentenza n. 9194 del 01/09/1999 (Rv. 529559 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE | Ordinanza - Impugnazione con opposizione alla esecuzione - Ammissibilità - Onere del creditore opposto di fornire la prova del proprio credito - Sussistenza - Mancata allegazione dei titoli al ricorso di intervento del creditore alla procedura esecutiva - Irrilevanza - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE
L'ordinanza di conversione del pignoramento, emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 495, secondo comma, cod.proc.civ., è impugnabile con opposizione all'esecuzione, quando oggetto della opposizione medesima sia l'"an" o il "quantum" del debito esecutato. Nel relativo giudizio, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova del proprio credito, producendo i titoli sui quali esso si fonda. A tali fini, potranno essere presi in considerazione anche i titoli che non siano stati allegati al ricorso di intervento del creditore nella procedura esecutiva, in quanto il creditore non è tenuto a corredare tale ricorso con il titolo, la cui esibizione è necessaria solo per provocare atti di esecuzione e per partecipare al riparto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)