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Sez. 5, Sentenza n. 9175 del 21/10/2015 Ud. (dep. 04/03/2016) Rv. 266342 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - EFFETTI | Azione civile proposta in sede penale e successiva azione proposta in sede civile - Conseguenze - Revoca costituzione - Sussistenza - Effetti sulle statuizioni civili della sentenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266342-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - EFFETTI

Il trasferimento dell'azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale e ciò impedisce al giudice penale di confermare le statuizioni civili della sentenza relative ad un rapporto processuale ormai estinto. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile avverso il provvedimento della Corte territoriale che aveva disposto la revoca delle statuizioni civili e la restituzione delle somme ricevute dalla parte civile a titolo di provvisionale, sul presupposto che quest'ultima aveva proposto, per i medesimi fatti, autonoma azione civile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)