Sez. 5, Sentenza n. 38741 del 10/07/2019 Cc. (dep. 19/09/2019) Rv. 276649 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - EFFETTI | Azione civile proposta in sede penale e successiva proposizione della stessa in sede civile – Conseguenze – Revoca della costituzione – Sussistenza – Effetti sulle statuizioni civili della sentenza – Fattispecie.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - EFFETTI
Il trasferimento dell'azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale, impedendo al giudice penale di ulteriormente decidere sulle statuizioni civili di una sentenza relativa a un rapporto processuale ormai estinto. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile avverso il provvedimento del giudice di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello dalla stessa proposto, in quanto era stata intentata una causa civile per i medesimi fatti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)