Sez. 4, Sentenza n. 31320 del 15/04/2004 Ud. (dep. 16/07/2004) Rv. 228839 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - REVOCA - EFFETTI | Azione civile proposta in sede penale e successiva azione proposta in sede civile - Conseguenze - Revoca costituzione - Effetti - Statuizioni civili della sentenza - Caducazione.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - REVOCA - EFFETTI
Il trasferimento dell'azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale e ciò impedisce al giudice penale di mantenere ferme le statuizioni civili relative ad un rapporto processuale ormai estinto. (Nella fattispecie la Corte, investita di un ricorso proposto dall'imputato e relativo alla responsabilità penale, preso atto della revoca, ha annullato senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)