Sez. 3, Sentenza n. 3286 del 29/11/1973 (Rv. 367148 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA - DALLA CONOSCENZA DEI VIZI - ESTREMI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA - DALLA CONOSCENZA DEI VIZI - ESTREMI.*
Il termine di decadenza per la denuncia da parte del committente dei vizi dell'edificio, ai fini della responsabilita dell'appaltatore ex art 1669 cod civ, decorre dal momento in cui il denunciante acquista un apprezzabile grado di conoscenza, obiettiva e completa, della gravita dei difetti e del nesso causale che li ricollega alla difettosa attivita di esecuzione dell'opera. (Conf 2694/70, mass n 349148).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)