Sez. 3, Sentenza n. 1426 del 21/04/1976 (Rv. 380137 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - FATTISPECIE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - FATTISPECIE.*
Il termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti dell'edificio costruito dall'appaltatore, previsto dall'art 1669 cod civ a pena di decadenza dall'Azione di responsabilita contro l'appaltatore medesimo, decorre non da quando il committente od i suoi aventi causa abbiano avuto la cognizione di semplici segni apparenti ed esteriori di danno o di pericolo, ma dal momento in cui gli stessi abbiano acquisito un apprezzabile grado di conoscenza tanto della gravita dei difetti, quanto della loro imputabilita ad attivita dello appaltatore. (nella specie, trattavasi di dissesti e crolli del solaio di un edificio, la cui entita ed ascrivibilita all'appaltatore era emersa solo in corso di causa, in base ad esami di laboratorio compiuti dal consulente tecnico di ufficio, i quali avevano evidenziato lo impiego di laterizi con eccessiva ed anomala quantita di composti dello zolfo. La suprema Corte, enunciando il principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente affermato dai giudici del merito che solo con il deposito della relazione tecnica era stata raggiunta la conoscenza dei vizi, al fine del decorso dell'indicato termine di decadenza). (V 3286/73, mass n 367148; (V 232/73, mass n 362071).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)