Sez. L, Sentenza n. 3905 del 22/04/1987 (Rv. 452758 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - CONDIZIONI - FATTISPECIE (RINVIO ALLA NARRATIVA DELLA SENTENZA IMPUGNATA SENZA TRASCRIVERLA NEL RICORSO).*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - CONDIZIONI - FATTISPECIE (RINVIO ALLA NARRATIVA DELLA SENTENZA IMPUGNATA SENZA TRASCRIVERLA NEL RICORSO).*
Il requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per il quale il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, può ritenersi sussistente solo quando nel contesto dell'atto si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni che vi hanno assunto le parti, senza necessità di ricorrere ad altre fonti, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso privo del tutto di tali elementi. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso nel quale il ricorrente - per enunciare i fatti di causa e le eccezioni delle parti - si era limitato a rinviare alla narrativa della sentenza impugnata, senza trascriverla). (Conf 2751/85, mass n 440528).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)