Sez. 1, Sentenza n. 238 del 13/01/1996 (Rv. 495367 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Società di persone - I.L.O.R. dovuta dalla società - Pagamento della stessa per errore da parte dei soci - Rimborso d'ufficio ai soci dell'imposta erroneamente versata - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
Nella ipotesi in cui i soci di una società personale abbiano provveduto al pagamento dell'I.L.O.R. nella (erronea) persuasione di essere tenuti al pagamento del tributo che, invece, grava sulla società (art. 116 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), l'amministrazione finanziaria non è tenuta ad effettuare, d'ufficio, ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, il rimborso dell'imposta erroneamente versata, atteso che tale disposizione concerne le duplicazioni e gli errori materiali "dovuti all'ufficio delle imposte", mentre nel caso di specie, invece, l'errore è imputabile al contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)