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Sez. 3, Sentenza n. 2419 del 01/07/1969 (Rv. 341886 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - GIUSTI MOTIVI - VALUTAZIONE - POTERE DI COMPENSAZIONE - LIMITI - ESERCIZIO DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341886-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - GIUSTI MOTIVI - VALUTAZIONE - POTERE DI COMPENSAZIONE - LIMITI - ESERCIZIO DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

I giusti motivi, in considerazione dei quali possono essere compensate, in tutto o in parte, le spese di lite, sfuggono, per loro natura, a qualsiasi enunciazione, e la valutazione di essi e affidata al prudenziale criterio del giudice di merito, cui e inibito soltanto di condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa. Rientrando in quel potere discrezionale la facolta di compensare le spese del giudizio, l'uso di tale facolta non e soggetto a censura da parte della Corte di legittimita, neanche sotto il profilo di difetto di motivazione. (V. 3531-68, massima n.336696 3270-68, massima n.336231 2928-68, massima n.335692 1805-68, massima n.333719 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)