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Sez. 3, Sentenza n. 326 del 22/01/1990 (Rv. 464904 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CANONE - AGGIORNAMENTO - IN MISURA FISSA O PERCENTUALE - NULLITÀ DELLA RELATIVA CLAUSOLA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464904-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CANONE - AGGIORNAMENTO - IN MISURA FISSA O PERCENTUALE - NULLITÀ DELLA RELATIVA CLAUSOLA - CONDIZIONI.*

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, la clausola contrattuale avente per oggetto la preordinata maggiorazione annua del canone - in misura fissa o percentuale - a partire dal primo anno dopo la stipulazione di un contratto di durata legale deve considerarsi illegittima per violazione dell'art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (nella sua formulazione originaria) se risulti che le parti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti posti da tale norma e incorrendo così nella sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79, primo comma, della stessa legge. (V Cass 6695/1987, mass n 454914).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 32, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)