Sez. 3, Sentenza n. 319 del 30/01/1976 (Rv. 378995 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - TRASFORMAZIONE DELLA DOMANDA ORIGINARIA DI ACCERTAMENTO DEL CREDITO IN DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA RELATIVA SOMMA - MUTATIO LIBELLI - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - TRASFORMAZIONE DELLA DOMANDA ORIGINARIA DI ACCERTAMENTO DEL CREDITO IN DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA RELATIVA SOMMA - MUTATIO LIBELLI - INAMMISSIBILITA.*
Costituisce mutatio libelli, inammissibile a norma degli artt 183 e 184 cod proc civ, salvo che vi sia accettazione del contraddittorio da parte del convenuto, la trasformazione, nel corso del giudizio di primo grado, di un'originaria domanda di accertamento del credito in domanda di condanna al pagamento della relativa somma. (V 1694/75, mass n 375318; (V 1488/74, mass n 369597).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)