Sez. 1, Sentenza n. 739 del 28/01/1999 (Rv. 522681 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - IN GENERE | Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Conseguenze - Mancata ottemperanza all'ordine del giudice - Cancellazione della causa dal ruolo - Diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione sulla necessità della chiamata del terzo - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - IN GENERE
La chiamata del terzo "iussu iudicis" di cui all'art. 107 cod. proc. civ. determina (in assenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario di natura sostanziale) una situazione di litisconsorzio necessario cd. "processuale", non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione. La conseguenza della mancata ottemperanza all'ordine del giudice è, poi, espressamente disciplinata dall'art. 270, comma secondo, cod. proc. civ., secondo il quale la causa non si estingue (così come preveduto nel testo anteriore alla riforma di cui alla legge n. 857 del 1950), ma viene cancellata dal ruolo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 270
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)