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Sez. L, Sentenza n. 2628 del 25/03/1996 (Rv. 496557 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - IN GENERE | Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Conseguenze - Applicabilità, nei giudizi di gravame, della disciplina concernente le cause inscindibili con riferimento all'ambito di efficacia della scadenza del termine di impugnazione.
Stato
decisa il 1996-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496557-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - IN GENERE

Ove il giudice di primo grado, pur in assenza di una situazione di litisconsorzio necessario di natura sostanziale, abbia disposto la chiamata in giudizio di un terzo a norma dell'art. 107 cod. proc. civ., ciò determina una situazione processuale di litisconsorzio necessario (che non può subire mutamenti per un diverso apprezzamento da parte del giudice dell'impugnazione) che, ai fini dei giudizi di gravame, soggiace alla disciplina propria delle cause inscindibili, con la conseguente estensione a tale ipotesi dell'applicabilità del principio per cui, nel processo con pluralità di parti, stante l'unitarietà del termine per l'impugnazione, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti. Ne consegue che, ove a causa della scadenza del suddetto termine, sia intervenuta la decadenza dall'impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo nei confronti della parte che ha assunto l'iniziativa di notificare la sentenza ma anche nei confronti delle altre parti, non rilevando in contrario che anche queste abbiano a loro volta, in epoca successiva, provveduto alla suddetta notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)