Sez. 1, Sentenza n. 17 del 08/01/1987 (Rv. 449826 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - DIRITTO ALL'INDENNIZZO - FATTO COSTITUTIVO - PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO DELL'ASSICURATO - OGGETTO.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - DIRITTO ALL'INDENNIZZO - FATTO COSTITUTIVO - PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO DELL'ASSICURATO - OGGETTO.*
In tema di Assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, si che è Onere dello assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro; ed analogo Onere probatorio incombe sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia. (V 6655/82, mass n 424292; (Conf 1081/78, mass n 390445).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)