Sez. 3, Sentenza n. 4426 del 17/05/1997 (Rv. 504484 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE | Fatti costitutivi del diritto dell'assicurato - Onere della relativa prova - Incombenza sull'assicurato - Sussistenza - Portata.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE
Poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, nell'assicurazione contro i danni, o alla garanzia, nell'assicurazione per la responsabilità civile, consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro o di cui si chiede la copertura ai fini della responsabilità civile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)