Sez. L - , Sentenza n. 34702 del 16/11/2021 (Rv. 662779 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento disciplinare - Audizione a difesa - Fissazione in data antecedente a quella di perfezionamento della notifica della lettera di contestazione - Prova della lesione del diritto di difesa - Necessità - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In materia di procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di audizione a difesa fissata dal datore di lavoro in una data anteriore a quella in cui il dipendente ha avuto legale conoscenza della contestazione, l'illegittimità del licenziamento consegue senza che occorra la prova di un pregiudizio arrecato in concreto all'esercizio del diritto di difesa, in quanto il cd. termine a difesa, che precede l'audizione dell'interessato, va computato a decorrere dal momento in cui il lavoratore ha avuto conoscenza degli addebiti a lui mossi e, dunque, dalla data di ricevimento della contestazione in riferimento alla quale deve essere posto in condizione di poter predisporre una difesa circostanziata in relazione ai fatti oggetto di addebito.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 06/07/1995 art. 24, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)