Sez. 3, Sentenza n. 43285 del 23/10/2001 Cc. (dep. 01/12/2001) Rv. 220602 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA | Motivazione "per relationem" - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA
In tema di sequestro probatorio d'iniziativa della polizia giudiziaria, è legittimo il decreto di convalida del pubblico ministero motivato "per relationem" al contenuto del verbale di sequestro allorché quest'ultimo contenga tutti gli elementi idonei a identificare l'ipotesi di reato, le cose sequestrate, la persona o le persone cui sono riferibili e le ragioni della sottoposizione al vincolo, e allorché il decreto di convalida rinvii con chiarezza all'atto della polizia giudiziaria e non lasci dubbi circa l'adesione alle scelte compiute dai verbalizzanti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)