Sez. 2, Sentenza n. 1411 del 08/03/1995 Cc. (dep. 22/03/1995) Rv. 201007 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Decreto - Richiesta di riesame | Decreto affetto da radicale nullità - Potere di modifica o conferma del Tribunale del riesame - Esclusione - Ragioni.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Decreto - Richiesta di riesame
Il tribunale del riesame può esercitare il potere di riforma o conferma del provvedimento impugnato (anche per motivi diversi da quelli indicati dal ricorrente o enunciati in motivazione) solo se quest'ultimo non risulti radicalmente nullo; ed in tale ipotesi il tribunale deve provvedere esclusivamente all'annullamento dell'atto, non potendosi configurare in suo capo un potere "sostitutivo" di emissione di un valido provvedimento, che potrà, se del caso, essere adottato dal medesimo organo la cui decisione sia stata annullata. (Nella specie la Corte ha dichiarato la nullità dell'ordinanza del riesame confermativa di un decreto di sequestro probatorio, anch'esso annullato, privo degli elementi idonei ad individuare il fatto-reato per cui si procedeva e l'oggetto stesso del provvedimento, indicato genericamente in "quanto rinvenuto").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)