Sez. 2, Sentenza n. 1295 del 29/01/2003 (Rv. 560102 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE | Facoltà riconosciuta al committente ex art. 1671 cod. civ. - Carattere inderogabile della norma - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie in tema si appalto di servizi.
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE
La facoltà di recesso dal contratto di appalto (nella specie, di servizi condominiali) è riconosciuta al committente dalla norma di cui all'art. 1671 cod. civ., il cui carattere non inderogabile, peraltro, consente che le parti ben possano regolare contrattualmente gli effetti patrimoniali del recesso stesso e liquidare, anticipatamente e forfettariamente, spese, lavori eseguiti e mancato guadagno dell'appaltatore, commisurandoli (come nella specie), in caso di appalto di servizi, ai canoni per un determinato periodo futuro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)