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Sez. 2, Sentenza n. 7649 del 05/09/1994 (Rv. 487834 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE | Esercizio da parte del committente - Limiti.
Stato
decisa il 1994-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487834-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

Il diritto (del committente) di recedere dal contratto di appalto in ogni momento, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, non può essere più esercitato dal committente che, proponendo domanda di risoluzione per inadempimento, abbia innescato il procedimento di valutazione comparativa dei comportamenti delle parti non più arrestabile "ad libitum" mediante il recesso, soprattutto se nel giudizio l'appaltatore abbia a sua volta proposto domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del committente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)