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Sez. 1, Sentenza n. 199 del 21/01/1985 (Rv. 438423 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - DI INGIUNZIONE - DECRETI - ESECUTORIETÀ - IN GENERE - ESECUTORIETÀ CONCESSA IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - NUOVA NOTIFICA - NECESSITÀ ESCLUSIONE - MENZIONE DEL PROVVEDIMENTO NEL PRECETTO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1985-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438423-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - DI INGIUNZIONE - DECRETI - ESECUTORIETÀ - IN GENERE - ESECUTORIETÀ CONCESSA IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - NUOVA NOTIFICA - NECESSITÀ ESCLUSIONE - MENZIONE DEL PROVVEDIMENTO NEL PRECETTO - SUFFICIENZA.*

Il principio posto dall'art. 654 secondo comma cod. proc. civ., secondo il quale, al fine dell'esecuzione, non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo esecutivo, essendo sufficiente che nel precetto si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, trova applicazione in ogni ipotesi di esecutività del decreto medesimo, e, quindi, non solo quando essa venga concessa per essere stata respinta l'opposizione o per essersi estinto il relativo giudizio, ma anche quando venga accordata in pendenza del giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ.. (V 3624/80, mass n 407478; (V 843/69, mass n 339186).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)