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Sez. 3, Sentenza n. 3624 del 04/06/1980 (Rv. 407478 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART 654, SECONDO COMMA, COD PROC CIV - PORTATA GENERALE - CAMPO DI APPLICAZIONE - MANCANZA NEL PRECETTO DEL PROVVEDIMENTO DISPONENTE L'ESECUTORIETA DEL DECRETO INGIUNTIVO E DELL'APPOSIZIONE DELLA FORMULA - NULLITA DEL PRECETTO.*
Stato
decisa il 1980-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407478-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART 654, SECONDO COMMA, COD PROC CIV - PORTATA GENERALE - CAMPO DI APPLICAZIONE - MANCANZA NEL PRECETTO DEL PROVVEDIMENTO DISPONENTE L'ESECUTORIETA DEL DECRETO INGIUNTIVO E DELL'APPOSIZIONE DELLA FORMULA - NULLITA DEL PRECETTO.*

Il principio contenuto nel secondo comma dell'art 654 cod proc civ secondo cui ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo, ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorieta e della apposizione della formula, ha una portata generale e si applica in tutte le ipotesi nelle quali sia disposta l'esecutorieta del decreto ingiuntivo prevista in Forma definitiva o provvisoria ivi compresa quella dell'art 648 cod proc civ. pertanto, la Mancanza nel precetto dell'una o dell'altra indicazione determina la nullita del precetto stesso per effetto dell'art 480, in relazione all'art 479 cod proc civ, in quanto tali adempimenti sostituiscono la formalita di una nuova notificazione del titolo in Forma esecutiva e integrano la precedente notifica del decreto non avente ancora efficacia esecutiva. (V 1948/71, mass nn 352524 e 352525; (V 843/69, mass n 339186; (V 624/60; (V 1053/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)